Cerca nel blog

Caricamento in corso...

mercoledì 20 ottobre 2010

Transfer Pricing: Documentazione ed esonero dalle sanzioni amministrative (e penal-tributarie?)

Il tema del transfer pricing è divenuto di gran moda soprattutto di recente, poiché sono intervenute rilevanti modifiche in merito agli aspetti sanzionatori.
A tal proposito, ritengo molto utile ed interessante riportare di seguito alcuni commenti riportati su Postilla (il Blog di Piergiorgio Valente) con particolare rifeirmento alle sanzioni penal-tributarie derivanti da rettifiche di transfer pricing.

Pertanto, buona lettura!

A margine del commento del Prof. Raffaello Lupi:

Non deve destare perplessità quanto descritto con riferimento agli aspetti sanzionatori e alla scelta di avviare la discussione su tale argomento poiché non appare così lapalissiano (o almeno non lo è finché non vengono forniti opportuni e specifici chiarimenti sul punto) che l’Amministrazione finanziaria non possa procedere ad applicare le sanzioni penal-tributarie, pur riconoscendo l’esonero per quelle amministrative in caso di rettifica da transfer pricing.
Si tenga presente, infatti, che i reati tributari di cui al Dlgs 74/2000 (nel caso di specie si fa riferimento alla “dichiarazione infedele” ex art. 4) si possono configurare anche con riferimento alle “valutazioni estimative”, nel cui ambito le operazioni di transfer pricing sicuramente rientrano, a meno che la divergenza relativa alle valutazioni stesse rimanga nell’ambito della “franchigia” del 10%, oppure, per scostamenti superiori, purché siano indicati in bilancio i criteri di valutazione concretamente seguiti.
E allora?
(http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/12/transfer-pricing-documentazione-slalom-tra-sanzioni-amministrative-e-illecito-penale-scritto-con-il-prof-ivo-caraccioli/#comment-369;
http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/12/transfer-pricing-documentazione-slalom-tra-sanzioni-amministrative-e-illecito-penale-scritto-con-il-prof-ivo-caraccioli/#comment-373).

Veniamo al motivo della discussione…

Fermo restando che sussiste una evidente inconciliabilità (almeno sul piano formale) tra la comunicazione resa all’Erario sulla documentazione del transfer pricing e la presenza del dolo specifico di evasione (requisito indispensabile affinché si possa configurare la fattispecie penal-tributaria di dichiarazione infedele), resta da capire se – al di là della mancanza nell’art. 26 del D.L. 78/2010 di un esplicito riferimento alle sanzioni penal-tributarie – l’Amministrazione intenda o meno applicare le sanzioni penal-tributarie previste in caso di rettifica da transfer pricing.
In altri termini, il senso della discussione va individuato nell’esigenza di analizzare le criticità derivanti dal nuovo scenario normativo delineatosi in materia di sanzioni penal-tributarie da transfer pricing.

Chi volesse seguire o partecipare alla discussione su Postilla può cliccare sul link:
http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/12/transfer-pricing-documentazione-slalom-tra-sanzioni-amministrative-e-illecito-penale-scritto-con-il-prof-ivo-caraccioli/#comment-373

© Piergiorgio Valente
p.valente@gebnetwork.it
http://www.gebpartners.it

© Claudio Melillo
c.melillo@gebnetwork.it
http://www.gebpartners.it

giovedì 14 ottobre 2010

La DRE Piemonte approva la Carta delle Verifica

Ecco il testo della Carta della Verifica approvata dalla DRE Piemonte e che verrà consegnata ad ogni contribuente all'inizio dell'attività ispettiva:

CARTA DELLA VERIFICA
  • Al momento dell'accesso i funzionari incaricati consegnano copia della lettera di incarico, in cui è indicata l’autorità che ha disposto la verifica.
  • Il soggetto verificato presenta ai verificatori quello tra i suoi collaboratori autorizzato a relazionare con essi. E, proporzionatamente alle dimensioni dell'azienda o dell'ufficio, mette a disposizione il locale in cui i verificatori possano agevolmente lavorare. Al fine di non dover asportare dalla sede la documentazione per la riproduzione, i verificatori richiedono l'utilizzo delle macchine di ufficio. Il materiale di consumo sarà fornito dall'ufficio impositore.
  • I funzionari adegueranno il loro orario a quello dell'azienda e si preoccuperanno di limitare l’intralcio alla normale attività economica del contribuente, di non disturbare in alcun modo le sue relazioni professionali, sociali e personali. Da parte sua il verificato cura che, oltre alle scritture contabili obbligatorie, tutta la documentazione richiesta, la cui esibizione non intenda rifiutare, sia messa a disposizione dei verificatori tempestivamente e ordinatamente e si adopera affinché in nessun modo siano intralciate le operazioni di verifica.
  • Il soggetto verificato, al fine di essere garantito della parità di trattamento, ha diritto di essere informato sui criteri che hanno dato origine al controllo e, senza pregiudizio per l'azione istruttoria, sui tempi e sulle modalità che caratterizzeranno la verifica ed il suo effettivo svolgimento.
  • Le parti si impegnano ad un confronto corretto e a un dialogo leale. I verificatori assicurano la parte che lo scopo della verifica non è necessariamente l'accertamento di una maggiore imposta o comunque di irregolarità, ma l'accertamento della corrispondenza tra la dichiarazione e le risultanze contabili secondo la normativa tributaria in vigore e, mediante il controllo indiretto, tra le risultanze contabili e l'attività economica effettivamente svolta.
  • I funzionari si obbligano non solo al segreto d'ufficio ma anche al rispetto della privacy ed al segreto, nell'interesse dell'impresa, sulle tecniche produttive, sulle modalità di organizzazione del lavoro, e su ogni circostanza, anche riguardante il personale, di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.
  • Entrambe le parti si impegnano a soddisfare, nel modo più completo, le richieste di chiarimenti, di spiegazioni, di giustificazioni, relative a dati contabili, a operazioni apparentemente anomale o irregolari o contraddittorie. In modo particolare il dialogo dovrà essere ricercato, nell'ambito del controllo indiretto, per la definizione in contraddittorio di indici e di coefficienti idonei ad accertare l'effettiva congruenza delle risultanze contabili rispetto all’attività economica del contribuente. A questi fini è legittimo acquisire quei documenti non obbligatori e quelle informazioni, che il contribuente, dietro richiesta o spontaneamente, fornisca.
  • I verificatori potranno richiedere informazioni al personale o ad altri collaboratori dopo averne dato preavviso alla parte.
  • Tutte le operazioni della verifica saranno riportate sinteticamente nei processi verbali giornalieri, che garantiscono la trasparenza nella conduzione del controllo. Ogni consegna di documentazione dovrà essere verbalizzata analiticamente; egualmente per le richieste di informazioni significative e per le relative risposte. Il contribuente ha comunque facoltà di richiedere in qualunque momento la verbalizzazione di proprie dichiarazioni e di produrre documenti anche non richiesti. Quotidianamente al contribuente sarà consegnata copia del verbale del giorno.
  • Fatte salve le esigenze di speditezza e di economicità e senza confusione di ruoli, i verificatori dovranno dare alla parte le indicazioni utili ad evitare il ripetersi delle irregolarità rilevate e potranno, a richiesta, fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia.

mercoledì 13 ottobre 2010

Accertamento: raddoppio dei termini al vaglio della Corte Costituzionale

La CTP di Napoli, con ordinanza del 29 aprile 2010, n. 266, ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 del DPR 633/1972, nella parte in cui consente in maniera indiscriminata il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IVA in caso di constatazione di violazioni penalmente rilevanti.
Ai fini del giudizio, la Commissione partenopea ha ritenuto indispensabile accertare se tale norma comporti una lesione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché una disparità di trattamento e una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Peraltro, nonostante l’ordinanza riguardi l’IVA, le stesse considerazioni valgono per l’IRPEF e l’IRES, stante l’identica formulazione dell’art. 43 del DPR n. 600/1973.
Secondo le regole ordinarie, l’Ufficio deve notificare l'accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nelle ipotesi di omessa dichiarazione. In caso di violazioni penali, i termini divengono, rispettivamente, di otto e di dieci anni.
Ad oggi, dunque, non è chiaro se il rinvenimento degli elementi penalmente rilevanti sia idoneo a cagionare la proroga anche quando avvenga in un momento in cui i termini per l’accertamento sono già decorsi.
Appare naturale, pertanto, che i giudici abbiano ravvisato il conflitto con il dettato costituzionale, tra l’altro, per violazione dell’art. 24 Cost. (diritto di difesa), nella parte in cui il raddoppio non è subordinato al fatto che la denuncia ex art. 331 c.p.p. sia stata inviata antecedentemente allo spirare dei termini di decadenza.
La CTP di Napoli sostiene che, dopo il DL n. 223/2006, il quale ha modificato gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, non vi è più “un sistema neutro, affidabile e oggettivo di termini di decadenza per la notifica degli accertamenti”, e viene frustrata “l’oggettività dei suddetti termini di decadenza, con il tradire l’imparzialità dell’azione amministrativa e con l’esporre il contribuente, che in buona fede ritenga esaurito il rapporto di imposta, all’alea di una eventuale riapertura sostanziale dei termini”.
La giurisprudenza di legittimità in materia tributaria ha sempre ribadito che la previsione di termini perentori e la loro chiarezza rappresentano una esigenza costituzionale funzionale alla tutela del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 10/2004 e n. 7662/1999), sicché la relativa violazione può determinare pregiudizi a diritti costituzionalmente garantiti.
L'auspicio è che in tempi brevi la Corte Costituzionale possa fornire un chiarimento definitivo a soluzione di tutte le questioni ancora aperte.

venerdì 8 ottobre 2010

CFC e paradisi fiscali: novità in vigore dal 2010

Ieri (7 ottobre 2010) ho affrontato il tema delle CFC e dei paradisi fiscali nell'ambito del corso organizzato da ANDAF in collaborazione con importanti realtà professionali (es., Centro Studi Internazionali GEB Partners di Milano, Zizzo e Associati di Milano, ecc.) presso la sede della Società Pellegrini S.p.A. di Mestre (VE). Tali argomenti appaiono interessanti sotto il profilo dell'attualità, dato che proprio il 6 ottobre 2010 è stata emanata la tanto attesa circolare dell'Agenzia delle Entrate in materia di CFC (e non solo). Si tratta della circolare n. 51/E la quale intende chiarire i molteplici dubbi che, nel tempo, si sono sovrapposti con riguardo alla complessa materia. Come sapete, l'art. 167 del TUIR è stato completamente "stravolto" dalle modifiche apportate dall'art. 13 del DL 78/2009, tant'è che non possiamo più parlare di una norma anti-paradisi fiscali quanto, piuttosto, di una norma antielusiva (generale) per i rapporti infragruppo in ambito internazionale (sia comunitario che transnazionale).
La nuova disciplina CFC risulta infatti applicabile dal 2010 anche ai soggetti che non risiedono nei tradizionali paradisi fiscali (cioè quelli indicati nelle black list - anch'esse in procinto di essere abbandonate a favore delle white list) a determinate condizioni. Si amplia quindi dopo circa 10 anni dall'introduzione della disciplina la sfera di applicazione agli Stati virtuosi ma che, per esempio, hanno un tax rate inferiore al 50% di quello italiano (dove per tax rate si intende il livello effettivo di imposizione, senza tener conto dell'IRAP, dei crediti d'imposta, delle perdite ante 2010 e delle imposte differite e anticipate). Ulteriore condizione necessaria per l'applicazione della disciplina alle CFC che si trovano in Paesi come la Germania, l'Irlanda, Madeira, ecc. è che tali imprese conseguano la maggior parte (oltre il 50% dunque) dei propri proventi dai cosiddetti "passive income", cioè quei redditi derivanti da investimenti finanziari, sfruttamento di diritti editoriali, brevetti, ecc.. L'altra novità rilevante della nuova disciplina CFC consiste nella modifica della lett. a) del comma 5, vale a dire la prima esimente disponibile per ottenere la disapplicazione della norma. Tale esimente prevede ora che l'effettiva attività industriale e commerciale oltre ad essere l'attività principale deve anche essere svolta "nel mercato dello Stato o territorio di insediamento", intendendo con tale concetto, come precisato dalla circolare 51/E, anche il mercato di sbocco e di approvvigionamento della CFC. Chiaramente ciò conduce ad un ampliamento applicativo rispetto alla precedente versione della norma. La platea presente al corso era formata da funzionari e dirigenti d'azienda (es., direttori e responsabili amministrativi) i quali si sono mostrati sensibili ed interessati a queste tematiche che sempre più coinvolgeranno le loro aziende in futuro. Si tratta, infatti, di tematiche sempre più seguite dall'Amministrazione finanziaria e che nei prossimi anni, stando al quadro normativo esistente, implicheranno uno spostamento sempre maggiore dell'attenzione del Fisco dal contesto nazionale a quello internazionale.

martedì 5 febbraio 2008

ECONOMIA E DIRITTO

Benvenuti nel blog di ECONOMIAeDIRITTO.it !

Ho deciso di pubblicare questo blog per coinvolgere tutti coloro che si interessano di materie economiche e giuridiche al fine di ritrovarsi e confrontarsi su temi di grande attualità.
Dato il mio background accademico e professionale mi piace iniziare dal Fisco e dalle tematiche tributarie, con l'auspicio che altri possano proporre ulteriori argomenti (es., finanza, economia aziendale, politica economica, economia industriale, ecc.).
Sono dunque i benvenuti docenti, dottorandi e dottori di ricerca, laureati, liberi professionisti, funzionari dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, e quanti intendano pubblicare i loro commenti alle discussioni già aperte o proporne di nuove.

Buon lavoro a tutti !