Ai fini del giudizio, la Commissione partenopea ha ritenuto indispensabile accertare se tale norma comporti una lesione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché una disparità di trattamento e una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Peraltro, nonostante l’ordinanza riguardi l’IVA, le stesse considerazioni valgono per l’IRPEF e l’IRES, stante l’identica formulazione dell’art. 43 del DPR n. 600/1973.
Secondo le regole ordinarie, l’Ufficio deve notificare l'accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nelle ipotesi di omessa dichiarazione. In caso di violazioni penali, i termini divengono, rispettivamente, di otto e di dieci anni.
Ad oggi, dunque, non è chiaro se il rinvenimento degli elementi penalmente rilevanti sia idoneo a cagionare la proroga anche quando avvenga in un momento in cui i termini per l’accertamento sono già decorsi.
Appare naturale, pertanto, che i giudici abbiano ravvisato il conflitto con il dettato costituzionale, tra l’altro, per violazione dell’art. 24 Cost. (diritto di difesa), nella parte in cui il raddoppio non è subordinato al fatto che la denuncia ex art. 331 c.p.p. sia stata inviata antecedentemente allo spirare dei termini di decadenza.
La giurisprudenza di legittimità in materia tributaria ha sempre ribadito che la previsione di termini perentori e la loro chiarezza rappresentano una esigenza costituzionale funzionale alla tutela del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 10/2004 e n. 7662/1999), sicché la relativa violazione può determinare pregiudizi a diritti costituzionalmente garantiti.
L'auspicio è che in tempi brevi la Corte Costituzionale possa fornire un chiarimento definitivo a soluzione di tutte le questioni ancora aperte.
Nessun commento:
Posta un commento