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mercoledì 13 ottobre 2010

Accertamento: raddoppio dei termini al vaglio della Corte Costituzionale

La CTP di Napoli, con ordinanza del 29 aprile 2010, n. 266, ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 del DPR 633/1972, nella parte in cui consente in maniera indiscriminata il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IVA in caso di constatazione di violazioni penalmente rilevanti.
Ai fini del giudizio, la Commissione partenopea ha ritenuto indispensabile accertare se tale norma comporti una lesione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché una disparità di trattamento e una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Peraltro, nonostante l’ordinanza riguardi l’IVA, le stesse considerazioni valgono per l’IRPEF e l’IRES, stante l’identica formulazione dell’art. 43 del DPR n. 600/1973.
Secondo le regole ordinarie, l’Ufficio deve notificare l'accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nelle ipotesi di omessa dichiarazione. In caso di violazioni penali, i termini divengono, rispettivamente, di otto e di dieci anni.
Ad oggi, dunque, non è chiaro se il rinvenimento degli elementi penalmente rilevanti sia idoneo a cagionare la proroga anche quando avvenga in un momento in cui i termini per l’accertamento sono già decorsi.
Appare naturale, pertanto, che i giudici abbiano ravvisato il conflitto con il dettato costituzionale, tra l’altro, per violazione dell’art. 24 Cost. (diritto di difesa), nella parte in cui il raddoppio non è subordinato al fatto che la denuncia ex art. 331 c.p.p. sia stata inviata antecedentemente allo spirare dei termini di decadenza.
La CTP di Napoli sostiene che, dopo il DL n. 223/2006, il quale ha modificato gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, non vi è più “un sistema neutro, affidabile e oggettivo di termini di decadenza per la notifica degli accertamenti”, e viene frustrata “l’oggettività dei suddetti termini di decadenza, con il tradire l’imparzialità dell’azione amministrativa e con l’esporre il contribuente, che in buona fede ritenga esaurito il rapporto di imposta, all’alea di una eventuale riapertura sostanziale dei termini”.
La giurisprudenza di legittimità in materia tributaria ha sempre ribadito che la previsione di termini perentori e la loro chiarezza rappresentano una esigenza costituzionale funzionale alla tutela del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 10/2004 e n. 7662/1999), sicché la relativa violazione può determinare pregiudizi a diritti costituzionalmente garantiti.
L'auspicio è che in tempi brevi la Corte Costituzionale possa fornire un chiarimento definitivo a soluzione di tutte le questioni ancora aperte.

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