CARTA DELLA VERIFICA
- Al momento dell'accesso i funzionari incaricati consegnano copia della lettera di incarico, in cui è indicata l’autorità che ha disposto la verifica.
- Il soggetto verificato presenta ai verificatori quello tra i suoi collaboratori autorizzato a relazionare con essi. E, proporzionatamente alle dimensioni dell'azienda o dell'ufficio, mette a disposizione il locale in cui i verificatori possano agevolmente lavorare. Al fine di non dover asportare dalla sede la documentazione per la riproduzione, i verificatori richiedono l'utilizzo delle macchine di ufficio. Il materiale di consumo sarà fornito dall'ufficio impositore.
- I funzionari adegueranno il loro orario a quello dell'azienda e si preoccuperanno di limitare l’intralcio alla normale attività economica del contribuente, di non disturbare in alcun modo le sue relazioni professionali, sociali e personali. Da parte sua il verificato cura che, oltre alle scritture contabili obbligatorie, tutta la documentazione richiesta, la cui esibizione non intenda rifiutare, sia messa a disposizione dei verificatori tempestivamente e ordinatamente e si adopera affinché in nessun modo siano intralciate le operazioni di verifica.
- Il soggetto verificato, al fine di essere garantito della parità di trattamento, ha diritto di essere informato sui criteri che hanno dato origine al controllo e, senza pregiudizio per l'azione istruttoria, sui tempi e sulle modalità che caratterizzeranno la verifica ed il suo effettivo svolgimento.
- Le parti si impegnano ad un confronto corretto e a un dialogo leale. I verificatori assicurano la parte che lo scopo della verifica non è necessariamente l'accertamento di una maggiore imposta o comunque di irregolarità, ma l'accertamento della corrispondenza tra la dichiarazione e le risultanze contabili secondo la normativa tributaria in vigore e, mediante il controllo indiretto, tra le risultanze contabili e l'attività economica effettivamente svolta.
- I funzionari si obbligano non solo al segreto d'ufficio ma anche al rispetto della privacy ed al segreto, nell'interesse dell'impresa, sulle tecniche produttive, sulle modalità di organizzazione del lavoro, e su ogni circostanza, anche riguardante il personale, di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.
- Entrambe le parti si impegnano a soddisfare, nel modo più completo, le richieste di chiarimenti, di spiegazioni, di giustificazioni, relative a dati contabili, a operazioni apparentemente anomale o irregolari o contraddittorie. In modo particolare il dialogo dovrà essere ricercato, nell'ambito del controllo indiretto, per la definizione in contraddittorio di indici e di coefficienti idonei ad accertare l'effettiva congruenza delle risultanze contabili rispetto all’attività economica del contribuente. A questi fini è legittimo acquisire quei documenti non obbligatori e quelle informazioni, che il contribuente, dietro richiesta o spontaneamente, fornisca.
- I verificatori potranno richiedere informazioni al personale o ad altri collaboratori dopo averne dato preavviso alla parte.
- Tutte le operazioni della verifica saranno riportate sinteticamente nei processi verbali giornalieri, che garantiscono la trasparenza nella conduzione del controllo. Ogni consegna di documentazione dovrà essere verbalizzata analiticamente; egualmente per le richieste di informazioni significative e per le relative risposte. Il contribuente ha comunque facoltà di richiedere in qualunque momento la verbalizzazione di proprie dichiarazioni e di produrre documenti anche non richiesti. Quotidianamente al contribuente sarà consegnata copia del verbale del giorno.
- Fatte salve le esigenze di speditezza e di economicità e senza confusione di ruoli, i verificatori dovranno dare alla parte le indicazioni utili ad evitare il ripetersi delle irregolarità rilevate e potranno, a richiesta, fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia.
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